Scuola: chi può controllare il green pass?

Scuola: chi può controllare il green pass?

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUÒ DELEGARE? e in che modo?

Anno scolastico 2021/2022 – Covid-19

Premesso che la Steel Informatica, con il suo team, offre consulenza in materia di privacy già dall’applicazione della legge 2003 n. 174 e che dopo il nuovo codice della Privacy R.E. 679/2016 ricopre l’incarico di DPO (Data Protection Officer) per aziende pubbliche e private, vuole riassumere e chiarire quanto riportato dal Ministero dell’Istruzione n. 1260 del 30/08/2021 avente ad oggetto “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti”.

CHI EFFETTUA LA VERIFICA?

Dal Ministero dell’Istruzione 1237 del 13/08/21 avente ad “Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.”

Punto 5) ….. prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).

Alla luce di ciò si evince che l’attività di controllo Green Pass è svolta correttamente se il Dirigente Scolastico effettua la delega ad un soggetto interno all’Istituto, predisponendo un’autorizzazione formale e adeguata all’incarico ad uno o più soggetti.

L’autorizzazione deve contenere l’obbligo di assoluta riservatezza delle informazioni ricevute (in caso di green pass non valido, il dipendente autorizzato può facilmente intuire se il soggetto è vaccinato oppure no) e il divieto assoluto di conservazione di dati, oltre che il divieto di trascrizione dei soggetti controllati in elenchi cartacei ed elettronici. Inoltre devono essere fornite precise autorizzazioni di comunicazione al dirigente scolastico o suo sottoposto (autorizzato) in caso di Green Pass non valido.

Le linee guida comportamentali privacy fornite dalla scrivente ai propri clienti, restano valide e soddisfacenti per garantire la riservatezza di tutti gli interessati.

Vedi parere del Garante 31/08/2021 “A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).”

 

 

 

COME CONTROLLO IL CERTIFICATO VERDE?

Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che però, in attesa della predisposizione della Piattaforma nazionale-DGC con il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi, resta l’unico mezzo valido al controllo.

Sconsigliamo l’utilizzo di altre app in quanto non possiamo al momento essere sicuri sulla corretta trasmissione dei dati.

Per le modalità di controllo rimandiamo al link ufficiale del Ministero sul informazioni per gli operatori – App VerificaC19 e FaQ

Il Garante Privacy ribadisce inoltre che “Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.”

Dal parere del Garante sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” – 31 agosto 2021

Visto l’art. 9-ter DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, al punto n. 4

“ART. 9-ter

 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e

universitario)

 

4  I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi
dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con  circolare
del  Ministro  dell'istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le  verifiche
di cui al presente comma sono svolte  a  campione  con  le  modalita'
individuate dalle universita'.



il Garante Privacy prosegue….. E CONSIDERATO che il predetto schema di decreto si compone di un articolo che introduce modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID 19 da parte del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie attraverso l’app VerificaC19, prevedendo, in particolare: il coordinamento normativo con quanto previsto dal d.l. n. 111/2021 (comma 1); l’introduzione di uno specifico allegato tecnico al citato d.P.C.M. del 17 giugno 2021 concernente “Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico” (commi 2 e 7); la realizzazione di un’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi, consente agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, stabilendo che la stessa sia effettuata prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e precisando altresì che la predetta attività di verifica, con riguardo ai dirigenti scolastici, sia svolta dall’Ufficio scolastico regionale competente (commi 3, 4 e 5);

 

QUALI SONO I GREEN PASS DA CONTROLLARE?

L’applicazione del DL 111/2021 non riguarda, al momento, il personale non scolastico. Restiamo in attesa di specifiche per il personale esterno che opera in mensa e per quello che è assegnato all’attività educativa per gli alunni disabili ecc.

Precisiamo inoltre che attualmente il controllo della certificazione verde dovrà essere effettuato esclusivamente ai dipendenti. Il controllo agli altri interessati non è attualmente menzionato in nessun decreto legge o FAQ del ministero.

 

Dal DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)

 

“ART. 9-ter

 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e

universitario)

 

1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di

cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione

in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale

scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario,

nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a

esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma

 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte

del personale scolastico e di  quello  universitario  e’  considerato

assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il

rapporto di lavoro e’ sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne’

altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

 

Attendiamo aggiornamenti per fornire ulteriori specifiche.

Dpo: Tomassina Sborlini, Aurelio Sorgi e Lorenzo Di Timoteo

Fonti:

“Faq – piano scuola URS Piemonte”

“Ministero della salute 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P”, Ministero dell’Istruzione 1260 30/08/21, Ministero dell’Istruzione 1237 del 13/08/21

Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.

Garante privacy 31/08/2021 modalità di verifica Green Pass, Parere del Garante sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

 

Gazzetta ufficiale DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

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